Segreteria F.I.P.S.A.S.   030 310968 - 346 3733810 segreteria@fipsasbrescia.it

Licenza di pesca

Regione Lombardia ha modificato le modalità di rilascio delle licenze di pesca con L.R. 8 luglio 2015, n.20 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico” pubblicata sul BURL 28 del 10 luglio 2015.

PER LA PESCA DILETTANTISTICA (licenza B)
La licenza B per la pesca dilettantistica è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa annuale di concessione regionale su cui devono essere riportati:

  • i dati anagrafici e Codice Fiscale del soggetto che effettua il versamento,
  • la causale del versamento “tassa pesca – licenza tipo B“,
  • codice direzione generale di riferimento “M1”.

Pertanto chi esercita la pesca dilettantistica deve avere con sé, oltre al documento di identità, la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Non sono più necessari ulteriori tesserini.

Si specifica che:

  • l’importo è pari a Euro 23,00
  • la licenza ha durata 12 mesi dalla data del rilascio,
  • non vengono modificate le fasce di esenzione per i residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiori a 65 anni e per i soggetti di cui all’articolo 3 della L. 5.febbraio 1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Si precisa che per “uso della sola canna” si intende che il pescatore può utilizzare come attrezzo di pesca solo la canna intesa come tipologia di attrezzo nel numero massimo consentito dalla Legge,
  • la licenza B vale anche per gli stranieri, mentre non è più previsto il permesso turistico.

Per pagare la tassa accedere al Portale dei Pagamenti di Regione Lombardia. Dalla sezione “scegli il tipo di pagamento”, in questo caso Licenza Pesca selezionare la voce e fornire i dati richiesti. Sulla casella di posta elettronica indicata, si riceverà una mail contenente un link, accedere per:

  • pagare online, oppure 
  • stampare l’avviso di pagamento per pagare
    • in tabaccheria (SISAL, Lottomatica e Banca5),
    • presso uno sportello bancario,
    • in Home Banking (tramite CBILL),
    • tramite APP (PayPal, SatiSpay, ecc).

In alternativa, è anche possibile pagare tramite IO, l’app dei servizi pubblici

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE
A seguito di verbale di accertamento, da parte delle autorità competenti, il cittadino sprovvisto della ricevuta di pagamento della tassa di concessione per l’esercizio della pesca incorre in due distinti procedimenti sanzionatori:

  1. per l’esercizio della pesca senza preventivo versamento della tassa annuale, è prevista una sanzione amministrativa 
  2. per il recupero della tassa (cioè il tributo regionale) non versata 

Il pagamento della sanzione amministrativa, non copre il mancato versamento della tassa di concessione che deve pertanto essere pagata. 
Nel caso in cui non si provvedesse al pagamento della tassa, il verbale di accertamento viene trasmesso alla U.O. Tutela delle entrate tributarie regionali che provvede a contestarne l’omesso versamento per il periodo contestato con specifico atto (avviso di accertamento) in cui viene definita la somma dovuta: la tassa evasa, la sanzione amministrativa (30% dell’importo della tassa), le spese di procedimento e gli interessi moratori (artt. 34,36 e 90 della l.r. 10/2003).

RICHIESTE DI RIESAME 
È possibile presentare motivata istanza di riesame in autotutela (utilizzando il modulo allegato all’avviso di accertamento e qui allegato), ai sensi dell’art. 17, l.r. 10/03, a Regione Lombardia – UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali. La presentazione dell’istanza non interrompe il termine di 60 giorni entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
L’istanza potrà essere spedita:

  • via PEC all’indirizzo: presidenza@pec.regione.lombardia.it      
  • tramite raccomandata a\r, indirizzata a: UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali – DC Bilancio e Finanza – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.

La tassa non è dovuta dai seguenti soggetti, purché facciano uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami:

  • cittadini residenti in Italia di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni,
  • soggetti indicati all’art. 3 della l. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità).